
DISPOSIZIONI GENERALI | |
Art. 1571(Nozione) | art. 1572 (Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione) |
Art. 1573(Durata della locazione) | Art. 1574(Locazione senza determinazione di tempo) |
DELLE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE | |
Art. 1575(Obbligazioni principali del locatore) | Art. 1576 (Mantenimento della cosa in buono stato locativo) |
Art. 1577(Necessità di riparazione) | Art. 1578(Vizi della cosa locata) |
Art. 1579 (Limitazioni convenzionali della responsabilità) | Art. 1580(Cose pericolose per la salute) |
Art. 1581(Vizi sopravvenuti) | Art. 1582(Divieto d’innovazione) |
Art. 1583(Mancato godimento per riparazioni urgenti) | Art. 1584(Diritti del conduttore in caso di riparazioni) |
Art. 1585(Garanzia per molestie) | Art. 1586(Pretese da parte dei terzi) |
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1571 del: Civile |
Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. |
Art. 1572 del: Civile |
Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria
amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Sono altresì atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno. |
Art. 1573 del: Civile |
Durata della locazione Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto. |
Art. 1574 del: Civile |
Locazione senza determinazione di tempo. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso. |
DISPOSIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE
Art. 1575 del: Civile |
Obbligazioni principali del locatore Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione. |
Art. 1576 del: Civile |
Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. |
Art. 1577 del: Civile |
Necessità di riparazione. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. |
Art. 1578 del: Civile |
Vizi della cosa locata. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna. |
Art. 1579 del: Civile |
Limitazioni convenzionali della responsabilità. Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa. |
Art. 1580 del: Civile |
Cose pericolose per la salute. Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia. |
Art. 1581 del: Civile |
Vizi sopravvenuti. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione. |
Art. 1582 del: Civile |
Divieto d’innovazione. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore. |
Art. 1583 del: Civile |
Mancato godimento per riparazioni urgenti. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata. |
Art. 1584 del: Civile |
Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. |
Art. 1585 del: Civile |
Garanzia per molestie. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie dai terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio. |
Art. 1586 del: Civile |
Pretese da parte dei terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi. |